Incertezza sulle esclusioni dalle manifestazioni a premio

Gianni Tomadin19/06/2015

Parliamo ancora del recente articolo 22 bis della legge 116 dell’11/8/2014 e della successiva nota ministeriale esplicativa del 20/11/2014. Nel mio ultimo intervento abbiamo visto come con tale nota siano stati risolti molti dei dubbi sollevati dall’introduzione dell’articolo 22 bis. Adesso andremo a vedere la terza sezione della nota ministeriale dedicata alle esclusioni dall’ambito delle manifestazioni a premio ai sensi dell’articolo 6 del dpr 430/2001. La prima interessante premessa da fare qui è che le indicazioni ministeriali sono arrivate senza che vi sia stata alcuna revisione legislativa. Peccato che l’opportunità non sia stata sfruttata anche per altri aspetti che causano danni d’immagine all’Italia, come per esempio l’obbligo del server nazionale, l’obbligo di associare i social media, il pesante carico fiscale ecc. Detto questo, per gli operatori queste recenti interpretazioni, invece di rappresentare una tanto auspicata semplificazione, allo stato della situazione attuale generano una maggiore incertezza. Infatti, prima della nota, la linea da seguire era tutto sommato abbastanza elementare: salvo rarissimi casi, qualsiasi iniziativa concorsuale promossa da un’azienda commerciale finiva per ricadere nell’ambito delle manifestazioni a premio. All’articolo 6, l’esenzione infatti viene chiaramente menzionata limitatamente ai concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche oppure per progetti o studi in ambito commerciale/ industriale, dove i premi rappresentano il riconoscimento del merito personale o del servizio effettuato nell’interesse della collettività. Siamo sicuramente ben lontani dalla realtà con cui ci confrontiamo ogni giorno: concorsi di natura evidentemente commerciale dove spesso è il pubblico tramite votazione popolare a decretare la foto più bella o dove è una giuria nominata dalla ditta promotrice a scegliere la ricetta più buona, naturalmente preparata con l’ingrediente commercializzato dal promotore ecc. Dopo un primo momento in cui era sembrato che qualsiasi concorso con elaborato senza obbligo d’acquisto potesse godere dell’esclusione, siamo nuovamente tornati a riflettere sulle parole contenute nel testo di legge del dpr 430/2001 per cercare il giusto equilibrio, poiché non vi è stata alcuna modifica normativa. I promotori devono tenere in considerazione che le interpretazioni possono cambiare. Quello su cui invece non vi saranno più dubbi, sempre in tema di esenzione, è legato all’obbligo da parte del promotore dello sfruttamento dell’opera realizzata. Tale obbligo “interpretativo” decade senz’alcun dubbio. Al fine di evitare comportamenti elusivi, in passato il ministero aveva sempre ribadito la necessità d’imporre ai promotori tale obbligo. Questa posizione purtroppo indusse una grossa multinazionale dell’informatica a escludere l’Italia da importanti gare d’abilità. La cosa non passò inosservata ai media nazionali e internazionali, che ad arte fecero una pesante campagna mediatica contro il ministero e la datata normativa. Leggendo le note finali, non si può non vedere il tono poco conciliatorio riservato dal ministero alle imprese multinazionali responsabili della campagna mediatica.

Gianni Tomadin