Pagina 26 - Promotion Magazine 143
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Gli interventi di ENRICO PRINCIPIANO - terza puntata
Leggi i precedenti numeri 141(pag. 8-9) e142 (pag. 26-27) e i prossimi
LE AZIENDE INFORMANO
Dal 1976, anno di nascita dei Buoni Benzina car-
tacei
(a seguire BB), innumerevoli Aziende, per
innumerevoli iniziative, per innumerevoli settori li
hanno largamente utilizzati in iniziative promo-
zionali, raccogliendo sempre importanti e positive
adesioni, agli obiettivi richiesti al suo Trade e/o ai
Collaboratori del suo Trade.
Semplice, duttile, immediato, rigirabile a chiunque,
il BB, da quasi quarant’anni, rappresenta senza
dubbio la soluzione più semplice ed efficace per
chi vuole premiare, incentivare, omaggiare.
I tre verbi rappresentano le
tre precise Normative
Promozionali
a cui si deve attenere una Partita Iva
nei riguardi dei suoi interlocutori, quando sono a
loro volta Partite Iva
(B2B)
.
La prima,
La Manifestazione a Premio
, rinnovata
nel 1997 con la Finanziaria 1998 (ed il cui Re-
golamento attuativo venne perfezionato solamente
nel 2002…), suddivisa in
Concorsi a Premio
(se
l’attribuzione del premio dipende dalla sorte o
classifica), ed in
Operazioni a Premio
(se l’attribu-
zione del premio dipende da un precisa indica-
zione data dall’Azienda premiante, ed il cui costo
è costituito dal 21% di Iva indetraibile del valore
ivato del premio, e dall’indeducibile 25 % di tassa
pagata anticipatamente per conto della Partita Iva
premiata), è una normativa che espressamente au-
torizza come premi i BB (mentre in un primo tempo
vennero esclusi, e successivamente riautorizzati…)
nell’ambito di una iniziativa proposta ad un pubbli-
co sconosciuto, da parte dell’Azienda premiante,
e riconducibile comunque ad un obbligo di fare.
La seconda,
Sconti in Natura, normativa che ab-
batte qualsiasi costo fiscale aggiuntivo
, ed il cui
utilizzo in Italia è in rapida crescita, obbliga solo
l’Azienda incentivante a regolamentare e perfezio-
nare un accordo scritto, con la singola controparte
Partita Iva, e accordo che comunque deve ricon-
durre ad un target da raggiungere (procedura che
veniva già espressamente autorizzata dall’Art 107
dell’R.D. 1077 del 25/07/1940 - Regolamento sul
Lotto Pubblico), e che può senz’altro contemplare
come incentivo il piccolo, bistrattato, maltrattato,
ma pur sempre validissimo, BB.
La terza, last but not least,
Omaggi e/o Spese di
Rappresentanza
, recentemente rinnovata nel 2009
nei suoi contenuti, sembra sia costruita apposta per
l’utilizzo di BB, in quanto questa Normativa non
prevede limiti alla deducibilità della singola cor-
responsione di Omaggi al di sotto di 50 euro (i
BB sono essenzialmente espressi in tagli da 5 e/o
10 euro cad…), mentre per importi singolarmente
superiori la Partita Iva concedente deve rispettare
tre percentuali, in base ai ricavi annuali (fatturato
globale), del 1,3 % da 0 a 10 milioni di euro, del
0,5 % da 10 a 50 milioni di euro, dello 0,1 %
oltre,
perché il costo sia integralmente deducibile
.
Superate queste soglie, l’indeducibilità è totale.
È importante ricordare che la corresponsione come
Omaggi di BB può essere motivata da pubbliche
relazioni, o tali da generare, anche potenzialmen-
Buoni benzina
Incentivo senza tempo
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