Sconti di prezzo nella stessa catena esenti da manifestazioni a premio

Gianni Tomadin24/09/2014

L’utilizzo dello sconto come leva per stimolare le vendite è fondamentale per le aziende. In Italia, normalmente, l’applicazione dello sconto non è soggetta a particolari vincoli legislativi. La regola fondamentale è che lo sconto sia concesso all’atto d’acquisto. Rientra nella stessa categoria anche l’eventuale sconto posticipato cash back, se promesso all’atto d’acquisto.

Se lo sconto si concretizza solo a seguito di una serie d’acquisti o comunque ad acquisto concluso, l’iniziativa rientra nell’ambito delle manifestazioni a premio, a meno che l’operazione non sia espressamente esclusa dalla normativa. Nel testo del dpr 430 del 2001, vengono riportate le attività escluse. In pratica, nei casi in cui siano messi in palio degli sconti di prezzo o quantità aggiuntive del prodotto promozionato, le esclusioni si possono applicare in tre casi: a fronte di quantità aggiuntive dello stesso prodotto (il classico 2 x 3 per esempio); nel caso di sconti su un prodotto o servizio diverso da quello acquistato, a patto che gli sconti non siano offerti al fine d’incentivarne le vendite (il tipico esempio è quello dei buoni sconto che si trovano, senza alcuna pubblicizzazione, all’interno delle riviste editoriali; nel caso di sconti sul prezzo dei prodotti o servizi dello stesso genere. Non essendoci una più precisa definizione, l’interpretazione ministeriale pone dei limiti ragionevoli alle imprese, impedendo la creazione di categorie generiche come alimentari, elettrodomestici, abbigliamento. Via libera invece a beni con caratteristiche simili, come per esempio un buono sconto per l’acquisto di una crema doposole a fronte dell’acquisto di una crema solare.

Va infine segnalata un’importante apertura ministeriale nei confronti dell’emissione di buoni sconto sulla spesa, riconducibili all’acquisto di una spesa altrettanto generica. In passato, non essendo la spesa riconducibile a un specifico genere, non veniva equiparata dalle autorità alle iniziative autorizzate a godere dell’esenzione. Questo comportava nei casi di operazioni a premio, specialmente per la gdo, l’obbligo d’inserire tra la lista dei premi in palio anche eventuali buoni spesa ottenuti a fronte di punti precedentemente accumulati dai consumatori. Recentemente invece, con l’articolo 22-bis del decreto legge 91 del 2014, questa posizione è mutata con l’estensione dell’esenzione dalle manifestazioni a premio a tutte quelle attività dove a fronte dell’acquisto di una spesa generica viene erogato un buono sconto spendibile presso la stessa catena. Questo cambiamento è stato accolto con grande entusiasmo, specialmente dalla gdo, visto il consistente “sconto” fiscale ottenuto.

 

Gianni Tomadin