SPAM SUI SOCIAL NETWORK
Il Garante della privacy interviene in materia di attività promozionali

Redazione25/07/2013

Il Garante per la protezione dei dati personali ha varato nuove linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento definisce un primo quadro unitario di misure rivolte alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti e servizi con una particolare attenzione all’utilizzo dei social network o tramite alcune pratiche di marketing virale o marketing mirato che possono comportare modalità invasive della sfera personale degli interessati.

Offerte commerciali e spam

Nel testo (visionabile sul sito www.garanteprivacy.it) si ribadisce che per inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, email, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto opt-in). Non è lecito, con la prima comunicazione promozionale, avvisare della possibilità di opporsi a ulteriori invii né chiedere il consenso al trattamento dati per finalità promozionali. Il consenso deve inoltre essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto. S’intende libero il consenso quando non è preimpostato e non risulta – anche solo implicitamente in via di fatto – obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornito dal titolare del trattamento. Esemplificando, non è libero il consenso prestato quando la società condiziona la registrazione al suo sito web da parte degli utenti e, conseguentemente, anche la fruizione dei suoi servizi, al rilascio del consenso al trattamento per la finalità promozionale. In più deve essere specifico per ciascuna eventuale finalità perseguita e per ciascun eventuale trattamento effettuato, quale in particolare la comunicazione a terzi per l’invio di loro comunicazioni promozionali.

Social network

Il consenso è necessario anche per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (per esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger ecc. Il fatto che i dati siano accessibili in rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing virale o mirato. Chi commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam. Non è, invece, necessario il consenso per inviare email o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il cosiddetto passaparola).

Semplificazioni per le aziende in regola

È consentito l’invio di messaggi promozionali tramite email ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam). Un’impresa o società può inviare offerte commerciali ai propri follower sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto. In questo caso, basta un solo consenso per tutte le attività di marketing (come l’invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (come email o sms) copre anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite operatore. Le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire un solo consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell’apposita informativa fornita all’interessato.

Tutele e sanzioni contro lo spam

Le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500.000 euro).

Le persone giuridiche, pur non potendo più chiedere l’intervento formale del Garante per la privacy, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.