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Gli interventi di ENRICO PRINCIPIANO - quarta puntata
Leggi i precedenti numeri 141 (pagg. 8-9), 142 (pagg. 26-27), 143 (pagg. 26-27) e i prossimi
LE AZIENDE INFORMANO
Le iniziative promozionali rivolte al
pubblico con-
sumatore
hanno da sempre nella
Manifestazione a
Premio
la loro naturale normativa di riferimento.
È indubbio, che l’Azienda premiante avrà molte dif-
ficoltà, se non l’impossibilità, di entrare in contatto
con i suoi reali consumatori, e quindi è questa la
normativa da prevedere ed applicare nella pianifi-
cazione di iniziative loro rivolte.
La storia di questa normativa è molto particolare, e
per certi versi assolutamente identica all’evoluzione
di numerosi aspetti della vita sociale italiana.
Nacque infatti molti anni fa
(con il Regio Decreto del
1937, ed il relativo Regolamento Attuativo del 1940)
e fu istituita dal Re di allora, per tutelare e salva-
guardare la buona fede nei riguardi dei suoi sudditi
(una famosa Azienda dolciaria di allora propose un
premio legato al completamento di un catalogo di
figurine di cui una, detta “il feroce saladino”, risultò
introvabile, determinando l’impossibilità del comple-
tamento…)
, stabilendo, per quello scopo, che ogni
iniziativa premiale nei riguardi di un pubblico sco-
nosciuto, dovesse essere preventivamente e minuzio-
samente sottoposta ad approvazione da parte dello
Stato, prima di essere approvata, e quindi pubbli-
cizzata, e periodicamente sottoposta a controllo, da
parte degli organi competenti.
Da allora molti anni sono passati, ma tanti ricor-
deranno la scritta
“aut.min.rich”, o “aut.min.conc”
trasversale ad ogni pubblicità premiale, per docu-
mentare l’approvazione di quanto promesso, o la
semplice attesa di approvazione.
Nel 1997, con la Finanziaria 1998
, la Normativa
venne rinnovata, ma rimase suddivisa in
Concorsi a
Premio
(se l’attribuzione del premio dipende dalla
sorte o classifica)
, ed in
Operazioni a Premio
(se l’at-
tribuzione del premio dipende da un preciso obietti-
vo richiesto dall’Azienda premiante)
, e mutò essen-
zialmente in una comunicazione preventiva anziché
in una autorizzazione.
Cambiò e fu integrato anche il relativo trattamento
fiscale, ma condizione sostanziale per l’applicazio-
ne della stessa rimase una promessa di corrispon-
dere un premio, regolamentato in modo chiaro, ad
un pubblico sconosciuto da parte dell’Azienda pre-
miante.
Per contro, è invece già dal 1940
(
Art 107 dell’R.D.
1077 del 25/07/1940 - Regolamento sul Lotto
Pubblico)
che singole iniziative incentivanti rivolte
a Partite Iva clienti assolutamente note all’Azienda
premiante possono avere un trattamento fiscale e
normativo ben diverso, ed estraneo alla Norma-
tiva delle Manifestazioni a Premio, quando viene
documentato con chiarezza che la controparte è al
corrente delle modalità dell’iniziativa incentivante e
ne accetta indiscutibilmente in forma scritta i termini
proposti.
Questa procedura non avrà alcun costo fiscale ag-
giuntivo rispetto al valore del prodotto promoziona-
to e sarà riconducibile ad una cessione di
“sconti in
natura di beni o servizi di altrui produzione o com-
mercializzazione”
. Dovrà contenere alcuni elemen-
ti essenziali, tra cui natura e obiettivo richiesto dei
prodotti incentivati, natura degli incentivi previsti, e
relativa tempistica di riferimento, che non potrà su-
perare l’anno fiscale dell’Azienda incentivante.
Trattandosi di singoli accordi con singoli clienti, è
molto facile mettere a punto e proporre target perso-
nalizzati
(in base allo storico, alla potenzialità del
Normative promozionali
nei riguardi del trade
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