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Incentivazione2012_210x144_Azzurra.pdf 1 23/07/12 11:02
cliente e/o all’assorbimento dell’area di riferimento,
ecc.)
. In pratica, un vero
“vestito su misura”
, ai fini
di ottimizzare al meglio l’iniziativa prevista.
L’Iva dei beni e/o servizi corrisposti come incentivi
non dovrà superare quella dei prodotti incentivati, e
quindi quelli da noi gestiti quali buoni benzina (car-
tacei/elettronici) o carte di credito prepagate, tutti
fuori campo iva, possono senz’altro essere proposti
come incentivi, per ogni tipo di prodotto incentivato.
Questo tipo di procedura è in rapida crescita in Ita-
lia, ed è entrata nella proposta comune per l’indub-
bia semplicità e convenienza operativa, a condizio-
ne che ci siano gli effettivi presupposti per proporre
e perfezionare un singolo accordo contrattuale con
ogni cliente Partita Iva a cui l’Azienda vorrà propor-
re un’iniziativa incentivante.
Il target previsto dall’accordo dovrà tassativamente
essere raggiunto nei tempi previsti tra le parti, e la
nostra Agenzia è in grado di gestire integralmente
questa operazione incentivante, collaborando nella
messa a punto dell’operazione promozionale e nel-
la corretta stesura degli accordi da proporre.
Normalmente al temine dell’iniziativa, potremo ac-
quistare e consegnare su incarico gli incentivi previ-
sti, assicurandone la consegna garantita sull’intero
territorio nazionale, e fatturandone il solo servizio
commerciale complessivamente reso, con cui l’A-
zienda incentivante con molta semplicità speserà e
terminerà l’intera operazione prevista.
(continua...)
In assenza di un target da raggiungere,
l’Azienda che vorrà corrispondere nostro tramite
dei bene ci sotto forma di buoni benzina e/o
carte di credito prepagate, potrà avvalersi
della normativa degli
Omaggi
recentemente
rinnovata nei suoi contenuti nel 2009, che
sembra sia costruita apposta per l’utilizzo di
BB, in quanto questa Normativa
non prevede
limiti alla deducibilità della singola
corresponsione di Omaggi al di sotto di
50 euro
(i BB sono essenzialmente espressi in
tagli da 5 e/o 10 euro cad…), mentre per importi
singolarmente superiori la Partita Iva concedente
dovrà rispettare tre percentuali, in base ai ricavi
annuali (fatturato globale), del 1,3 % da 0 a 10
milioni di euro, del 0,5 % da 10 a 50 milioni di
euro, dello 0,1 % oltre,
perché il costo sia
integralmente deducibile. Superate
queste soglie, l’indeducibilità è totale.