getto. Con questo accordo le azien-
de decidono di assumere quale rife-
rimento il ccnl (contratto collettivo
nazionale di lavoro) del terziario
della distribuzione e servizi e s’im-
pegnano a riassorbire le molte col-
laborazioni autonome attualmente
presenti per le funzioni di promoter
e merchandiser in posizioni subor-
dinate. Questo comporterà imme-
diatamente un maggior costo per le
imprese del 20% e un progressivo
aumento del costo del lavoro del
5% annuo a partire dal 2015, fino
al totale adeguamento. D’altra par-
te i sindacati intervenuti nella con-
trattazione, con grande senso di re-
sponsabilità, hanno riconosciuto il
carattere di discontinuità tipico di
queste professionalità e hanno con-
cordato, come la legge prevede, di
ammettere la possibilità di utilizzo
dell’intermittenza nell’intero arco
annuale e senza limitazioni rispet-
to alle fasce di età dei lavoratori e
al numero di lavoratori occupati
nell’impresa a tempo determinato
o indeterminato”.
Anche il ministro del Lavoro, Elsa
Fornero, ha espresso soddisfazio-
ne: “Questo accordo dimostra che
un approccio onesto e pragmatico
è il modo migliore per far emer-
gere il tanto di buono che c’è nel-
la riforma del mercato del lavoro.
Nel caso specifico, l’accordo tra le
parti produce la stabilizzazione di
rapporti di lavoro prima impronta-
ti non già alla flessibilità, ma alla
precarietà. Apprezzo che le impre-
se abbiano saputo vedere in questa
circostanza l’occasione per aumen-
tare la produttività del lavoro e la
competitività grazie alla stabiliz-
zazione dei propri collaboratori.
D’altro canto sottolineo il valore
della scelta del sindacato che ha sa-
puto responsabilmente rinunciare
a qualcosa nell’immediato a favore
di una maggiore sicurezza nel rap-
porto di lavoro. Considero questo
accordo un primo importante ele-
mento da registrare tra le cose rile-
vanti nell’azione di monitoraggio e
valutazione prevista dalla riforma.
Spero altre iniziative analoghe, per
serietà e capacità innovativa, arri-
vino presto”.
Durante il convegno Pietro Ichi-
no, parlamentare del Pd che ha
messo a disposizione del tavolo di
contrattazione la sua esperienza
e competenza di giuslavorista, ha
ricostruito le tappe più importanti
della normativa del lavoro in que-
sti ultimi anni. Ichino ha subito
evidenziato che il vecchio ordi-
namento aveva difetti e portava a
problemi: turnover accentuato dei
collaboratori a causa del livello in-
feriore di trattamento e protezione,
maggiore difficoltà dell’investi-
mento nel capitale umano (selezio-
ne e formazione) dei collaboratori,
minore peso specifico dell’agenzia,
maggiore diffidenza di alcune ca-
tene distributive. L’instabilità del
sistema determinava infatti un
minor investimento da parte del
prestatore in termini di professio-
nalità e un minor interesse dell’a-
genzia a investire su un precario.
Mancava insomma la prospettiva
di continuità che è la base di en-
trambe le parti per investire.
Con la legge Biagi del 2003, il con-
tratto di collaborazione autonoma
continuativa è stato vincolato a un
“progetto”, con un suo momento
iniziale e uno finale, in funzione
di contrasto all’elusione del diritto
del lavoro e all’abuso diffuso delle
prestazioni occasionali. Nel 2004
una circolare emanata dall’allo-
ra ministro del Lavoro, Roberto
Maroni, e indirizzata agli organi
ispettivi diluì molto il concetto di
“progetto”, che ha così assunto una
connotazione molto estensiva, an-
che se in giurisprudenza è preval-
sa l’interpretazione più rigorosa. E
la legge 92/2012 conferma proprio
questo orientamento più rigoroso,
stabilendo che occorre un “proget-
to”, con un preciso inizio e fine, e
che oggetto del lavoro a progetto
La legge 92/2012
stabilisce che
per il contratto di
collaborazione
autonoma
continuativa
occorre un
“progetto”, con un
preciso inizio e
ne, e che oggetto
del lavoro a
progetto non può
essere un’attività
continuativa,
corrispondente
al core business
aziendale.
VIA LIBERA AL LAVORO INTERMITTENTE
Oltre alla pattuizione relativa alla parte economica, l’accordo regola l’utilizzo del contratto di
lavoro intermittente o cosiddetto “a chiamata”. Questo tipo di contratto potrà essere usato in
ogni occasione in cui sussistano i requisiti di un lavoro discontinuo, sia per merchandiser
sia promoter, a tempo determinato o indeterminato. Nel caso dell’intermittente è comunque
utile tener conto che non si applica la legge 368/2001 e quindi non vi sono limiti nell’utiliz-
zo del tempo determinato. L’intermittente a tempo indeterminato potrà essere usato per i
promoter così come per i merchandiser, perché comunque non è previsto l’indennizzo per la
disponibilità durante i periodi di attesa tra le chiamate al lavoro e inoltre vi è la possibilità di
risoluzione del rapporto di lavoro senza indennità per il mancato preavviso (ultimo capover-
so D1 dell’accordo).
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